IPOVISIONE e CECITÀ
Legge 3 aprile 2001, n. 138 Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici
ART. 1 (Campo di applicazione) [Si veda anche la modifica in calce del Ministero della Salute] La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell’ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale |
ART. 2 (Definizione di ciechi totali) Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
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ART. 3 (Definizione di ciechi parziali) Si definiscono ciechi parziali:
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ART.4 (Definizione di ipovedenti gravi). Si definiscono ipovedenti gravi:
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ART. 5 (Definizione di ipovedenti medio-gravi). Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50% |
ART.6 (Definizione di ipovedenti lievi) Si definiscono ipovedenti lievi:
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Ministero della salute 21/09/04:
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