LEGGE: IPOVISIONE E CECITA’

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IPOVISIONE e CECITÀ

Legge 3 aprile 2001, n. 138 Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici

ART. 1 (Campo di applicazione) [Si veda anche la modifica in calce del Ministero della Salute] La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell’ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale

ART. 2 (Definizione di ciechi totali) Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

  • a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi
  • b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore
  • c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%

 

ART. 3 (Definizione di ciechi parziali) Si definiscono ciechi parziali:

  • a) coloro ché hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione.
  • b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%

ART.4 (Definizione di ipovedenti gravi). Si definiscono ipovedenti gravi:

  • a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore he hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
  • b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%

ART. 5 (Definizione di ipovedenti medio-gravi). Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%

ART.6 (Definizione di ipovedenti lievi) Si definiscono ipovedenti lievi:

  • a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
  • b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%

Ministero della salute 21/09/04:
Con la seguente circolare si
modifica l’articolo 1 della legge 138:

“..le definizioni dettate dalla legge n.138 del 2001 debbano ora essere prese in considerazione in ogni ambito valutativo del danno funzionale a carico dell’apparato visivo e, quindi, anche in sede di accertamento della cecità per causa civile ai fini della concessione dei relativi benefici, sia a carattere economico che socio assistenziale…”.

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