Individuare gli oggetti come i pipistrelli

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Le persone cieche  potrebbero individuare gli oggetti come un pipistrello,’ lo afferma un nuovo studio.

Alcune persone hanno possibilità incredibili per determinare la posizione degli oggetti “silenti” semplicemente attraverso gli echi, e la nuova ricerca stabiisce che questo talento si basa su un ottimo udito in entrambe le orecchie. In conclusione i risultati  dimostrano come alcune persone con disabilità visiva o cecità potrebbero usare gli echi per aiutarli a navigare nel mondo, l’Università di Southampton ci ha riferito che In un prossimo futuro, una web-app sarà lanciata e permetterà al pubblico di testare su se stessi alcuni di questi esperimenti e vedere se sono in grado di individuare gli oggetti “come un pipistrello.”

I risultati sono stati pubblicati in una recente edizione della rivista Hearing Research.
Articolo originale

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L’ Idrogel può ripristinare la vista nei ratti.

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team.uni.toronto

(Photo : Roberta Baker | University of Toronto)

L’ Idrogel può ripristinare la vista nei ratti: Questa nuova terapia che impiega le cellule staminali, potrà aiutare anche gli esseri umani?

L’ Idrogel è stato impiegato per ripristinare la vista nei topi ciechi, e ora, i ricercatori vogliono sapere se la stessa sostanza potrebbe essere utilizzata per rendere reversibile la cecità negli esseri umani. Questo materiale simile a un gel sembra facilitare il trasporto delle cellule staminali e favorire il processo di guarigione degli occhi e nel cervello dei pazienti.
L’Idrogel sembra prolungare la durata della vita di alcune cellule aiutandole a integrarsi nei tessuti. Non solo potrebbero contribuire a invertire gli effetti di alcune forme di cecità, ma anche nel riparare i danni al cervello dopo un ictus, secondo la scoperta dei ricercatori.
I ricercatori dell’Università di Toronto hanno condotto un paio di esperimenti con il biomateriale appositamente costruito. Il team ha ricoperto le cellule staminali nella soluzione di idrogel, potenziando così la loro capacità di guarigione, prima di impiantare il materiale nei topi.

Due forme comuni dei problemi visivi come la degenerazione maculare e  la retinite pigmentosa, sono il risultato della perdita dei fotorecettori che operano nella retina dell’occhio. Queste condizioni potrebbero, un giorno, essere trattate utilizzando questo processo di nuova concezione.

L’ Idrogel potrebbe essere usato non solo per ripristinare la cecità e riparare i danni nel cervello dopo un ictus, ma il biomateriale iniettabile potrebbe anche essere utilizzato per una vasta gamma di altri trattamenti medici che coinvolgono le cellule staminali.
Questi possibili trattamenti per i pazienti umani non saranno disponibili a breve termine, ma il metodo potrebbe facilitare le terapie che già utilizzano le cellule staminali, fornendo benefici significativi per diverse malattie.

Per saperne di più:
http://www.techtimes.com/articles/53575/20150517/hydrogel-restore-eyesight-mice-new-stem-cell-therapy-help-humans.htm

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Melone Cantalupo

melone cantalupo
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A volte ci dimentichiamo quanto sia importante il melone come fonte di vitamina A (sotto forma di carotenoidi). La polpa del melone è spesso di colore arancio pastello rispetto al colore più vivace di altre per esempio delle arance. I ricercatori hanno recentemente  misurato il contenuto dei carotenoidi trovati in sei diversi ibridi di melone cantalupo coltivati in California  e hanno scoperto che il loro contenuto di beta-carotene può raggiungere livelli molto alti fino a 3.138 microgrammi (per 100 grammi di peso fresco). Questo è di circa  30 volte superiore al contenuto di beta-carotene derivante dalle arance fresche. Anche se, questa ricchezza di nutrienti contenuti nel melone cantalupo non lo pone ancora ai livelli della fascia del beta-carotene fornito dalle carote fresche (circa 8.300 microgrammi), è ancora un aspetto di come questo frutto goloso sia fin troppo spesso trascurato.

Profilo Nutrizionale

Il melone contiene una grande varietà di fitonutrienti antiossidanti e antiinfiammatori, inclusi i carotenoidi alfa-carotene, beta-carotene, luteina, beta-criptoxantina e zeaxantina; la luteolina flavonoidi; gli acidi organici ferulico e acido caffeico; e due cucurbitacins-cucurbitacin B e cucurbitacin E. Cantalupo è un’ottima fonte di vitamina A (sotto forma di carotenoidi) e la vitamina C. È anche una buona fonte di potassio e una buona fonte di fibra alimentare, vitamina B1, vitamina B3 (niacina), vitamina B6, folati, magnesio, rame, e la vitamina K.

Il melone offre una vasta gamma di antiossidanti che aiutano a prevenire lo stress ossidativo e una vasta gamma di  fitonutrienti anti-infiammatori che aiutano a prevenire l’infiammazione eccessiva tanto dannosa per la salute. Tuttavia, soprattutto nella ricerca animale ci sono studi promettenti relativi al diabete. I ricercatori hanno dimostrato che l’assunzione dei fitonutrienti del melone possono regolare la produzione dell’insulina e il metabolismo degli zuccheri nel sangue. Inoltre, l’assunzione di estratti di melone, ha positivamente sorpreso nel ridurre lo stress ossidativo nei reni di animali sofferenti di diabete, e per migliorare la resistenza all’insulina negli animali diabetici.

Come sceglierlo e conservarlo

scelta melone

soppesare – tastare – odorare – picchiettare cliccare sulla foto per ingrandire (wikihow)

Trovare un melone di buona qualità e di giusta maturazione, a volte è una sfida, perché spesso sono raccolti ancora acerbi in modo da garantire una buona resistenza  durante il processo di spedizione. Però ci sono molti indizi che possono aiutarci a trovare un melone maturo.

  • Il primo è quello di prenderlo semplicemente  in mano  e di sentire il suo peso, più pesante di quanto ci si aspetterebbe. Se è così, questa è una buona cosa, perché è indice di maturazione.
  • Si può picchiettare con le nocche delle dita delle mani sul melone e ascoltare il suono che fa. Se il suono è sordo e  profondo, è un’altra indicazione che si sta tenendo in mano un melone maturo. Se invece il suono è più acuto e vuoto, il melone non è probabilmente maturo.
  • Premendo delicatamente con il pollice sulla sommità di un melone maturo (il gambo, con cui era attaccato alla pianta), si dovrebbe sentire  cedere leggermente la superficie. Se invece questo punto dovesse risultare eccessivamente morbido o addirittura soffice, il melone è probabilmente troppo maturo.
  • Una buona idea è un rapido controllo col tatto le diverse zone del melone, in modo da rendersi conto che non ci siano ammaccature o danni.
  • Annusare il fondo del melone (la parte opposta all’estremità del gambo dove era attaccato alla pianta) può essere utile per determinare la sua maturazione. Meloni acerbi sono quasi privi di odore. I meloni maturi hanno un profumo delizioso, ma non invadente. Se il profumo è troppo forte con un sentore di alcool, il melone è probabilmente troppo maturo.

 

Arrivati a casa, mettere il  melone  maturo subito in frigorifero, idealmente in un scomparto apposito dove c’è un’umidità leggermente più alta. Tre o quattro giorni circa è il tempo massimo di conservazione.

Se si decide di acquistare un melone acerbo, è bene lasciarlo a temperatura ambiente (non refrigerato) per un paio di giorni.

Indipendentemente dal fatto che un melone sia maturo o acerbo, non dovrebbe mai essere lavato fino al momento dell’uso e del taglio. Non importa quanto bene si asciughi il melone dopo il lavaggio, la superficie del melone assorbirà umidità durante il lavaggio. Questa umidità aggiunta, aumenterà la probabilità di formazione di muffe e diminuirà la durata del melone.

SUGGERIMENTI PER EVITARE CONTAMINAZIONI BATTERICHE. Clicca qui

UTILIZZO RAPIDO:

  • Aggiungete un po ‘d’acqua frizzante al succo fresco di melone frullato  per un drink delizioso e  rinfrescante nei mesi caldi dell’anno.
  • In un frullatore, ridurre in purea il  melone insieme a pesche morbide e pelate per fare una deliziosa zuppa fredda. Aggiungere il succo di limone e miele a piacere.
  • Fette di melone ricoperte di yogurt e menta tritata.

REAZIONI ALLERGICHE:
Il melone cantalupo non è un alimento con contenuti allergenici, non è noto per contenere quantità misurabili di ossalati o purine.

 

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Sì al farmaco oculistico meno caro

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Due farmaci equivalenti, ma uno costa 40 volte di più dell’altro. Il danno per le casse della Sanità è di 1,2 miliardi. Ora qualcosa potrebbe cambiare. Oppure potrebbe essere l’ennesima occasione persa.

Cliccare qui per l’articolo: Corriere-Oms dà torto alla Novartis

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Melone: contaminazioni e precauzioni nel taglio

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Contaminazioni alimentari: rischi di Salmonella derivanti da meloni e cocomeri.

La buccia di un melone può sembrare coriacea, ma non abbastanza  da poter fare da barriera agli agenti patogeni nocivi, come  i focolai di salmonella. Che cos’è che rende il melone uno dei veicoli più comuni di malattie alimentari tra la frutta e la verdura?

Il melone cantalupo è particolarmente sensibile alla contaminazione perché cresce a  terra, dove  può entrare in contatto con i batteri originati da feci  di animali, fertilizzanti nel suolo o deflusso delle acque piovane. Tuttavia, come ogni frutto o verdura, può  raccogliere  inoltre gli agenti patogeni durante la raccolta, la manipolazione o la preparazione.

Focolai di malattie a trasmissione alimentare riscontrate nel melone sono stati ricondotti all’ acqua di lavaggio, alla spedizione nel ghiaccio e anche al contatto con carne contaminata, secondo i dati di uno studio del 2005 dell’International Journal of Food Microbiology.

La particolare conformazione della buccia del melone si presta da accogliente rifugio agli agenti patogeni. Infatti i batteri si attaccano facilmente alla sua superficie ruvida, e possono penetrare  all’interno del frutto attraverso la buccia porosa.

C’è un altro aspetto  che rende il melone più permeabile ai focolai di batteri  in confronto agli altri tipi di frutta: i batteri possono crescere sulla sua superficie anche dopo il raccolto. Mentre i batteri normalmente non crescono su frutta o verdura dopo il raccolto per mancanza di umidità e sostanze nutritive, l’Escherichia coli  ha dimostrato di moltiplicarsi sulla superficie del melone e del cocomero, secondo un articolo dell’ FDA sui prodotti freschi.

Se il melone non è lavato, i batteri possono trasferirsi dall’esterno alla parte commestibile in vari modi. Oltre a permeare la buccia stessa, i batteri possono essere trasferiti quando si tocca la buccia portatrice di germi e poi tocca la polpa senza essersi preventivamente lavati bene le mani. Può anche viaggiare sul coltello quando il frutto viene tagliato, sempre secondo lo studio del 2005.

Anche una piccola quantità di batteri può essere pericolosa se raggiunge l’interno del melone, perché trova la situazione idele per proliferare,  dal mo-mento che la sua bassa acidità e l’alto contenuto di acqua  sostengono la crescita dei batteri.

Quanto è rischioso mangiare il melone? Il cantalupo è comunque fra i primi  cinque alimenti fra la frutta fresca e verdura, portatore di epidemie.

Per ridurre il rischio di malattie di origine alimentare causate dal melone, si  possono prendere delle misure precauzionali per la preparazione e per il suo utilizzo. Queste includono:

  • – Pulire i coltelli  e  i taglieri dopo aver aperto il melone, prima di affron-tare la polpa.
  • – Lavarsi sempre le mani dopo aver toccato la parte esterna del melone, prima di toccare la parte edibile.
  • – Conservare  il melone tagliato  nel frigorifero per prevenire la crescita di batteri.

Se si sceglie di lavare melone, bisogna tenere conto  che i batteri possono migrare sulle superfici circostanti, e quindi bisogna pulire anche  queste prima di utilizzarle per la preparazione di altro cibo.

Suggerimenti per evitare contaminazioni batteriche.

Si consiglia di lavare il melone sotto l’acqua corrente fredda, strofinate delicatamente la buccia con una spazzola di setole naturali, e poi asciugare. Questo risciacquo aiuta a rimuovere le contaminazione batteriche indesidera-te. Quindi, posizionare l’intero melone in orizzontale su una superficie di taglio pulita. Tagliare le due estremità del melone e buttarle.

La ricerca mostra che la contaminazione batterica è più probabile che si verifichi in questo aree. Quindi, posizionarlo in piedi poggiandolo su una  delle estremità tagliate per una maggiore stabilità, tagliare a metà e scavare i semi con un cucchiaio e tagliare il vostro melone nel formato desiderato, con l’apposito scavino, o con i diversi utensili che ci garantiscono un taglio in modalità sicurezza. Dal momento che la buccia non deve essere mangiata, si può anche eliminarla completamente.

Le organizzazioni della sanità pubblica raccomandano di tenere il melone a temperatura ambiente solo per un brevissimo periodo di tempo, quello utile per il taglio e comunque  non più di due ore fuori dal frigorifero. Se dopo il taglio tenete il melone  a temperatura ambiente per più di due ore, per sicurezza è meglio eliminarlo. I rischi di contaminazione coinvolgono diversi microrganismi, inclusi Salmonella, Listeria, o E. coli 0157: H7, Escherichia coli enteroemorragico (EHEC) e norovirus.

per approfondimenti : Stati Uniti  le contaminazioni alimentari più gravi

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Decreto semplificazione Legge 114 del 11/08/2014

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Decreto semplificazione 90/2014 convertito in legge con importanti modificazioni
Legge 114 del 11 / 08 / 2014

Tratto da Handylex di Carlo Giacomini

Il tema della semplificazione amministrativa è centrale nel rapporto fra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese. Ai sovraccarichi amministrativi, cioè alle procedure imposte da un sovrapporsi spesso disorganico di disposizioni, viene giustamente imputata la causa di maggiori oneri traducibili in costi diretti o indiretti per chi si trova ad affrontarli. Tempo e denaro sottratti ai diretti interessati, ma anche maggiore impiego di risorse umane della Pubblica Amministrazione, provocano un riverbero negativo in termini di sviluppo economico, ma anche di qualità della vita delle persone.

Negli ultimi anni il Legislatore italiano è intervenuto, con maggiore o minore decisione, nella direzione della semplificazione amministrativa.

Nell’àmbito della disabilità il sovraccarico amministrativo rappresenta un elemento di ulteriore disagio perché investe opportunità e diritti e ne rallenta o appesantisce la fruizione.

In particolare i percorsi di riconoscimento di status (invalidità, handicap, disabilità ai fini lavorativi, handicap ai fini scolastici) risultano assai farraginosi, comportano inutili duplicazioni di visite di controllo, revisione e verifica prevalentemente ingiustificate.

In questo àmbito gli interventi normativi sono stati piuttosto marginali e timidi negli anni: unica norma degna di rilievo, pur di efficacia “depotenziata”, è la legge 80/2006 che impone il principio che le persone con grave disabilità, stabilizzata o ingravescente, siano esonerate da ulteriori visite di verifica e controllo. Dei limiti di questa norma parliamo più sotto.

Nell’ultimo decennio, più volte, le Associazioni delle persone con disabilità e in particolare la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, hanno avanzato organiche proposte di semplificazione amministrativa che, tuttavia, pur incontrando una disponibilità teorica, sono rimaste finora lettera morta.

Di tutt’altro segno il recente decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Il decreto, già commentato su questo sito, è stato convertito definitivamente dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

L’articolo 25, rubricato “Semplificazione per i soggetti con invalidità”, reca le più interessanti disposizioni. In sede di conversione sono state inserite ulteriori rilevanti novità dalle quali iniziamo con la nostra esposizione.

RIVEDIBILITA’  E STATUS

Nella normativa previgente alla legge 114/2014 lo status relativo alla minorazione civile e all’handicap (legge 104/1992) decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione. A causa dei ritardi “tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani della scadenza eventualmente indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità), si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi) e non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.

La novità introdotta dal Legislatore (articolo 25, comma 6 bis) è certamente un segno di civiltà a favore del Cittadino: nel caso in cui sia prevista rivedibilità si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Status di minorazione civile/o handicap nei casi di rivedibilità

IERI: Si perdevano benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura alla data di scadenza del verbale e fino a nuovo accertamento

OGGI :Non si perdono benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura in attesa di nuovo accertamento.

Sempre a proposito di patente di guida, il secondo comma dell’articolo 25 ammette la possibilità per l’interessato di chiedere la presenza, nel corso della valutazione dell’idoneità, di un esperto di un’associazione di persone con disabilità da lui individuata. Questa opportunità si aggiunge a quella già prevista di farsi accompagnare da un medico di fiducia.

PATENTE E GUIDA

Ottenere l’idoneità alla guida per una persona con disabilità è spesso un percorso ad ostacoli. La sua idoneità e l’eventuale uso di parti-colari adattamenti vengono stabiliti da una commissione medica locale di cui fanno parte un medico e un ingegnere della motorizzazione civile. Tempi di attesa e costi diretti per la persona sono notevoli. Generalmente la durata della stessa patente è inferiore a quella degli altri cittadini e per il rinnovo si deve seguire il medesimo iter rivolgendosi nuovamente alla commissione.

Questo percorso è identico sia che la disabilità sia stabilizzata (esempio amputazione d’arto) che nel caso, invece, sia ingravescente o possa necessitare di adattamenti diversi nel tempo.

Finalmente il secondo comma dell’articolo 25 della legge 114/2014 sopprime questa ridondanza.

Esso prevede che se nella prima visita di idoneità alla guida la commissione certifica che il conducente presenta una disabilità stabilizzata e non necessita di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno esse-re effettuati senza passare per la commissione, cioè come tutti gli altri “patentati” con un risparmio di tempo e di denaro. Inoltre la durata della patente è quella comunemente prevista per tutti (tre, cinque, dieci anni a seconda del tipo di patente e dell’età del conducente).

Rinnovo dell’idoneità alla guida per patologia o menomazione stabilizzata  IERI: Era necessario rivolgersi alla commissione medica locale con tempi di attesa e spese addizionali OGGI: È sufficiente rivolgersi ad un medico autorizzato (Agenzia pratiche, ASL …) come gli altri cittadini.

Sempre a proposito di patente di guida, il secondo comma dell’articolo 25 ammette la possibilità per l’interessato di chiedere la presenza, nel corso della valutazione dell’idoneità, di un esperto di un’associazione di persone con disabilità da lui individuata. 

Questa opportunità si aggiunge a quella già prevista di farsi accompagnare da un medico di fiducia.

PARCHEGGI

Il terzo comma interviene in materia di gratuità dei parcheggi, modificando l’articolo 381 del Regolamento del codice della strada.

La nuova disposizione impone al comune di stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in conces-sione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dalla nor-mativa vigente (1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili). Questa indicazione, in precedenza, era facoltativa.

A contempo, lo stesso comma pone solo come facoltà, e non obbligo, per i comuni di prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

CERTIFICATI PROVVISORI E AGEVOLAZIONI LAVORATIVE

Molto interessante anche il quarto comma su cui vanno spiegate le premesse.

La normativa vigente in materia di agevolazioni lavorative (permessi mensili e congedi biennali retribuiti) pone come condizione ineludi-bile la presentazione del verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e non ammette l’equipollenza di altre certificazioni di invalidità.

L’articolo 2, comma 2 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla legge 27 ottobre 1993, n. 423) prevede che qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento di handicap può essere effet-tuato dal medico, in servizio presso l’Azienda Usl che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona con disabilità. L’accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei benefici previsti dall’articolo 33, sino all’emissione del verbale da parte della commissione medica. Questa eccezione, tuttavia, oltre a comportare comunque una visita (quella specialistica) ulteriore, non risolve tutte le emergenze e la necessità di accedere in tempi rapidi alle agevolazioni lavorative.

Inoltre riguarda solo i permessi lavorativi (art. 33, legge 104/1992) e non anche i congedi (art. 42, decreto legislativo 151/2001).

Il quarto comma del decreto-legge 90/2014 risolve questi paradossi. Abbassa il limite di 90 giorni a 45, autorizza le Commissioni a rilasciare il certificato provvisorio (valido fino all’emissione di quello definitivo) già fine visita e, infine, estende la validità anche ai congedi retribuiti (quelli fino a due anni di astensione).

Quindi un’accelerazione dei procedimenti e un risparmio di tempo e di denaro per richiedere la visita di uno specialista.

Lo stesso comma abbassa anche a novanta giorni (dalla data di presentazione della domanda) il tempo massimo entro cui la Commissione ASL deve pronunciarsi rispetto allo status di handicap (art. 3, legge 104/1992). Si rammenta che una volta che la ASL ha perfezionato il verbale quest’ultimo deve essere trasmesso all’INPS per la convalida definitiva.

Certificato provvisorio di handicap grave finalizzato alle agevolazioni lavorative  IERI: Era da richiedere ad un medico specialista non prima che siano trascorsi 90 giorni dalla domanda di accertamento.La Commissione ASL non era autorizzata formalmente al rilascio di un certificato provvisorio al termine della visita di accertamento.

Valido solo per i permessi (art. 33, legge 104/1992)OGGI: Da richiedere ad un medico specialista non prima che siano trascorsi 45 giorni dalla domanda di accertamento.La Commissione ASL è autorizzata al rilascio di un certificato provvisorio al termine della visita di accertamento.

Valido per i permessi (art. 33, legge 104/1992) e per i congedi (d. lgs. 151/2001)Tempi massimi per la definizione dei verbali da parte della Commissione ASL IERI:
180 giorni 
OGGI:
90 giorni

NEOMAGGIORENNI

Culturalmente e politicamente meritevoli di plauso i commi 5 e 6.

Anche in questo caso è necessario un inquadramento generale. Fino ad oggi un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, è comunque costretto al compimento della maggiore età ad una nuova valutazione dell’invalidità (o cecità o sordità) altrimenti gli viene revocata l’indennità e non gli viene concessa la pensione che gli spetterebbe come maggiorenne.

Una contraddizione per una normativa che ha già tentato di contenere le visi-te di revisione inutili.

Il comma 6 stabilisce finalmente che al minore titolare di indennità di accom-pagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità “sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.” 

Nel testo convertito in legge è stato anche soppresso l’obbligo, inizialmente previsto nel decreto di legge, di presentare una domanda amministrativa: la concessione avverrà in automatico. 

Il testo dell’articolo (seconda parte del comma 6) reca una imperfezione che non ne altera lo spirito: il richiamo anche alle patologie di cui all’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo modificato dallo stesso nuovo decreto 90/2014.

Notevole anche il comma 5 che interessa i minori titolari di indennità di frequenza.

Costoro, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (verosimilmente solo la pensione o l’assegno). Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Su tale ultimo aspetto INPS – con messaggio n. 6512 dell’8 agosto 2014 – ha già fornito le conseguenti indicazioni operative, rendendo disponibile sul proprio sito anche i relativi moduli per la domanda amministrativa.

Neo-maggiorenni titolari di indennità di accompagnamento  IERI: Venivano sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età OGGI: Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età; le provvidenze vengono concesse in automatico
Neo-maggiorenni titolari di indennità di frequenza  IERI: Venivano sottoposti a nuova visita al compimento del 18. anno di età OGGI: Vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età, ma in attesa della visita vengono concesse, su domanda, le provvidenze per invalidità civile spettanti ai maggiorenni

RIVEDIBILITA’

L’attuale scrittura del comma 7 è praticamente neutra, cioè non produce al momento alcun effetto e, forse andrà corretta o rafforzata in sede di conver-sione in legge. Sopprime infatti un periodo della legge 9 agosto 2013, n. 98 relativo alle visite a campione (Piani straordinari) che prevedeva di non sotto-porre a controllo gli invalidi in particolari situazioni.

L’abrogazione, al momento, non appare sufficiente ad evitare, come voluto, disagi ai cittadini.

Storica invece l’abrogazione prevista dal comma successivo.

La legge 9 marzo 2006, n. 80 affronta il problema della ripetizione delle visite di accertamento per soggetti che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili.

La norma prevede, modificando l’articolo 97, comma 2, della legge 23 dicem-bre 2000, n. 388, che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabiliz-zate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap, questo per evitare inutili duplicazioni di visite.

Quindi quella norma non estende il divieto di revisione anche a tutte le situa-zioni stabilizzate a meno che non godano dell’indennità.

Solo a titolo di esempio una persona con amputazione che non dà titolo all’indennità di accompagnamento, a normativa vigente non rientra nelle previsioni dell’articolo 6 della citata Legge 80/2006.

L’articolo 25, comma 8 della legge 114/2014 abroga un periodo della norma originaria, eliminando il paradosso fra l’altro con una tecnica giuridica molto apprezzabile. D’ora in poi l’esonero dalla revisione riguarderà tutte le patologie stabilizzate, gravi o meno che siano.

Il periodo abrogato è infatti: “I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.” 

Rimane in vigore solo il periodo successivo: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.” 

Il vigente decreto interministeriale 2 agosto 2007 – che aveva elencato i gruppi di patologie esonerati da visita – è, a questo punto, da riscrivere almeno nella premessa.

Esonero dalla ripetizione di visite di verifica o di controllo  IERI: Spettava alle persone con disabilità stabilizzata o ingravescente, solo se titolari di indennità di accompagna-mento (invalidi, ciechi totali) o di comunicazione OGGI: Spetta alle persone con disabilità stabilizzata o ingravescente, anche se non titolari di indennità di accom-pagnamento (invalidi, ciechi totali) o di comunica-zione

CONCORSI E ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con il penultimo comma, l’articolo 25 interviene pure sulla legge 104/1992 e in particolare sull’articolo 20 quello che riguarda le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni.

Giustamente e razionalmente viene inserito un nuovo comma che stabilisce che una persona con invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

L’ultimo comma, il 9 bis inserito in fase di conversione, appare invece di dubbia interpretazione. Esso interviene modificando il secondo comma dell’articolo 16 della legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Il comma in questione della 68/1999 prevede che i disabili che abbiano conse-guito l’idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini della copertura delle aliquote di riserva nelle pubbliche amministrazioni, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Ad esempio, se un concorso prevede una riserva di 5 posti per disabili in una data amministrazione pubblica, ma in quella stessa amministrazione l’aliquo-ta di riserva è di 10 posti, si può ricorrere alla graduatoria delle persone risul-tate idonee per raggiungere il rispetto dell’aliquota prevista dalla legge 68/1999.

In origine la legge 68/1999 consente queste assunzioni anche se gli interessati non versano in stato di disoccupazione. La legge 114/2014 sopprime quell’in-ciso relativo alla disoccupazione. Sembra che il Legislatore abbia voluto ade-guare questa disposizione specifica alle indicazioni già presenti all’articolo 8 della stessa legge 68/1999 relativa agli elenchi e graduatorie, privilegiando i disabili che si trovino in stato di disoccupazione.

In realtà, alla prova dei fatti, la modifica appare piuttosto debole: il ben noto tasso di scopertura delle aliquote di riserva presso le pubbliche amministra-zioni e il risicato numero di concorsi  riservati rendono quasi ridondante l’indicazione normativa anche se così novellata.

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Legge 114 del 11/08/2014 Decr.semplificazione

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“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.”

Legge 11 agosto 2014, n. 114

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 18 agosto 2014, n. 190)

(omissis)

Capo I

Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione

(omissis)

Art. 25

Semplificazione per i soggetti con invalidità

Comma 1.

All’art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «sia richiesto» sono inserite le seguenti: «da disabili sensoriali o».

1. All’art. 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «laurea in ingegneria» sono inserite le seguenti: «, nonchè dal rappresentante dell’associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest’ultima è comunque a titolo gratuito».

Comma 2.

All’art. 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento nè di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’art. 126, commi 2, 3 e 4.».

Comma 3.

All’art. 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «Il comune può inoltre stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e» è inserita la parola: «può».

Comma 4

Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell’art. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • 1) la parola «novanta» è sostituita dalla parola «quarantacinque»;
  • 2) le parole «ai soli fini previsti dall’art. 33 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall’art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
  • 2-bis) dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate».

b) al comma 3-bis dell’art. 2, la parola «centottanta» è sostituita dalla parola «novanta»;

c) dopo il comma 3-ter dell’art. 2, è inserito il seguente comma: «3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall’art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell’interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell’INPS.».

Comma 5.

Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. (1)

Comma 6.

Ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell’indennità di comunicazione di cui all’art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonchè ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’art. 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Comma 6 bis.

Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Comma 7.

All’art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «che hanno ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse.

Comma 8.

All’art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo è soppresso.

Comma 9.

All’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto in fine il seguente comma: «2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.».

Comma 9 bis.

All’art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «se non versino in stato di disoccupazione e» sono soppresse.

(1) Su tali aspetti si veda il Messaggio INPS
Messaggio numero 6512 del 08-08-2014

 

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LEGGE: IPOVISIONE E CECITA’

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IPOVISIONE e CECITÀ

Legge 3 aprile 2001, n. 138 Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici

ART. 1 (Campo di applicazione) [Si veda anche la modifica in calce del Ministero della Salute] La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell’ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale

ART. 2 (Definizione di ciechi totali) Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

  • a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi
  • b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore
  • c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%

 

ART. 3 (Definizione di ciechi parziali) Si definiscono ciechi parziali:

  • a) coloro ché hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione.
  • b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%

ART.4 (Definizione di ipovedenti gravi). Si definiscono ipovedenti gravi:

  • a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore he hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
  • b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%

ART. 5 (Definizione di ipovedenti medio-gravi). Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%

ART.6 (Definizione di ipovedenti lievi) Si definiscono ipovedenti lievi:

  • a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
  • b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%

Ministero della salute 21/09/04:
Con la seguente circolare si
modifica l’articolo 1 della legge 138:

“..le definizioni dettate dalla legge n.138 del 2001 debbano ora essere prese in considerazione in ogni ambito valutativo del danno funzionale a carico dell’apparato visivo e, quindi, anche in sede di accertamento della cecità per causa civile ai fini della concessione dei relativi benefici, sia a carattere economico che socio assistenziale…”.

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Un podio per due: Charlotte cieca e vincente

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CHARLOTTE BROWN

Charlotte Brown sul terzo gradino del podio della gara universitaria in Texas con il cane Vador – AP PHOTO:ERIC GAY

Charlotte Brown vuole essere definita dai suoi successi sportivi, e non dalla sua cecità. La diciassettenne ha vinto una medaglia di bronzo nel salto con l’asta il 16 maggio scorso aI campionati universitari di atletica in Texas.

Per sognare ci vuole metodo. Charlotte Brown non vede quasi più: macchie, abbagli, strisce di ombre in gradazioni dal grigio al nero. È nata con un problema agli occhi, a 16 settimane la prima cataratta poi una serie di operazioni, sempre più disperate. Ne ha fatte tante ma a 11 anni i medici le hanno lasciato poche opzioni: «Diventerai cieca». Lei ha deciso che sarebbe stata una campionessa cieca. Fino a qui il coraggio, la resistenza e la voglia di non arrendersi al destino ma sopra quell’idea astratta, intorno allo slancio emotivo, Charlotte ha costruito una solida carriera…..continua articolo su La Stampa cliccare qui 

 

La viita quotidiana di Charlotte: cliccare qui  Video
durata video 10 minuti circa

charlotte brown video

 

 

 

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Un flacone per pillole progettato per non vedenti

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Credit: Image courtesy of University of Cincinnati

Alcuni studenti dell’Università di Cincinnati hanno brevettato un  loro design e prototipo di flaconi tattili  per pillole da prescrizione medica per non vedenti e ipovedenti – Un’innovazione che potrebbe essere utile a milioni di utenti.

Un design destinato  a soddisfare le esigenze particolari per gli oltre 1,3 milioni di americani che sono legalmente ciechi così come quelli che soffrono  gravi problemi visivi. In base ai numeri dei nati  nel periodo baby boomer  (tra il 1945 ed il 1964), ci si aspetta che il numero di americani sofferenti di cecità aumenterà del 70 per cento entro il 2020.

Caratteristiche di design dei contenitori:

Ha un coperchio con “cerniere”, in quanto i cappucci persi sono un problema per i non vedenti. E i coperchi da svitare possono essere una sfida per gli anziani. (Allo stesso tempo, il coperchio ideato dagli studenti è a prova di bambino).

Un piccolo  flacone rettangolare, 4 cm di larghezza x 6 cm di lunghezza, che consente all’utente di raggiungere facilmente e scegliere una pillola o due senza la necessità di versare parte del contenuto nel palmo della mano per selezionare il dosaggio richiesto. Inoltre, questo flacone “robusto” è molto stabile e impedisce che la bottiglia si rovesci e si versi il farmaco.

Una trama distinta tattile sul coperchio del flacone. Ci sono otto trame distinte disponibili. Ogni struttura distinta corrisponde a un farmaco diverso. È importante sottolineare che le texture non sono distinguibili  in Braille, in quanto solo il 10 per cento dei non vedenti e ipovedenti sono in grado di  leggere il Braille.

Il coperchio  ha anche colori diversi  per differenziare i diversi farmaci. La ragione di questo è che molte persone ipovedenti hanno un residuo visivo limitato, ma tale da poter distinguere un colore forte avvicinandolo all’occhio.

Inoltre un pulsante audio di sicurezza  sul coperchio può  essere premuto per ascoltare una piccola registrazione riguardo i contenuti dei medicinali.
Uno dei principali vantaggi di progettazione degli studenti è che è low-tech, semplice e poco costoso, soprattutto rispetto alle opzioni attualmente disponibili per i non vedenti, quando si tratta di soluzioni per distinguere farmaco diverso.

per approfondimenti clicca qui:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120521141924.htm

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La stampa 3D permette a una mamma cieca di ‘vedere’ il figlio

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(Huggies Brasil/Ad week)

Lacrime di gioia! La combinazione di tecnologie a ultrasuoni e stampa 3D donano un momento meraviglioso ad una mamma brasiliana in attesa. Senza dubbio, uno degli eventi più emozionanti ed emotivi per i genitori in procinto di avere un bambino, è di poter vedere il loro piccolo bimbo attraverso un’ ecografia. Ma le mamme non vedenti fino ad oggi non hanno potuto vivere questo momento meraviglioso.

Ora una campagna pubblicitaria della società dei pannolini Huggies Brasile ha dimostrato che c’è un modo per far sì che anche i genitori in attesa che non hanno vista possono”vedere” il loro bambino non ancora nato.

Per approfondimenti cliccare:
http://www.cnet.com/news/watch-emotional-moment-3d-printing-lets-blind-mom-to-be-see-her-unborn-son/#ftag=CAD590a51e

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Nuova mutazione genetica collegata alla cecità tardiva

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Fotoricettori retina BY MEMBS E-NEWS

Gli scienziati dell’Università di Leeds, in collaborazione con i ricercatori dell’Istituto di Oculistica a Londra e Università di Gand, in Belgio, hanno scoperto che le mutazioni nel gene DRAM2 causano un nuovo tipo di  cecità ereditaria a insorgenza tardiva.

I risultati pubblicati nell’ American Journal of Human Genetics descrivono uno studio sui componenti di cinque famiglie con una varietà di mutazioni del gene DRAM2, e a  tutti loro hanno portato la perdita della visione centrale iniziata verso i 30-40 anni di età. La perdita della visione periferica è stata rilevata  anche su individui più anziani.
Il gene DRAM2 ha un ruolo fondamentale nel promuovere un processo cellulare di ripristino chiamato autofagia, in cui la parte danneggiata delle cellule vengono rinnovate.
L’autofagia cellulare partecipa in maniera essenziale al mantenimento dell’equilibrio tra la sintesi, la degradazione e il rinnovo dei prodotti cellulari, ma si attiva in maniera particolarmente significativa in alcune circostanze critiche.
Per esempio, quando una cellula si trova in uno stato di grave carenza di sostanze nutritive, per cercare di sopravvivere comunque, sacrifica alcuni suoi elementi per fornire energia alle funzioni essenziali. L’autofagia interviene anche quando la cellula è infetta, o quando alcuni organelli di importanza cruciale, come i ribosomi e i mitocondri, sono gravemente danneggiati e disfunzionali.

“Un elevato livello di autofagia che si sviluppa nell’ epitelio pigmentato retinico, causa la necessità di un costante rinnovo dei segmenti esterni dei fotorecettori conseguenti al danni provocati  dalla  luce indotta quotidianamente” dice il Dott Manir Ali che ha guidato il team  presso l’Università di Leeds. “E ‘quindi probabile che, in mancanza del gene DRAM2 correttamente funzionante, l’autofagia e di rinnovamento dei fotorecettori si riducano, con conseguente assottigliamento dello strato delle cellule fotorecettrici. I nostri risultati sostengono quindi che il DRAM2 è essenziale per la sopravvivenza dei fotorecettori.”

Per approfondimenti:

cliccare qui: MEMBS

Citazione:. El-Asrag et al, biallelic mutazioni nel autofagia Regolatore DRAM2 Causa retinica Distrofia con precoce coinvolgimento maculare, The American Journal of Human Genetics (2015), DOI:. 10.1016 / j.ajhg.2015.04.006

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Un tredicenne inventa una stampante Braille con il Lego.

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By Mirror UK

Shubham Banerjee ha sviluppato una stampante Braille, leggera e a basso costo con il kit Lego Mindstorms. E diventa il più giovane imprenditore a ricevere finanziamenti.

Cosa facevi quando avevi 13 anni? Giocavi al Super Nintendo? Cercavi di essere meno goffo con i membri del sesso opposto? Un  ragazzo tredicenne  americano si è impegnato a inventare una stampante Braille – chiamata Braigo – con pezzi di Lego. E ha appena ricevuto finanziamenti da parte di Intel (partner di Microsoft) per sviluppare ulteriormente la sua invenzione. Il dispositivo Braigo riceve il testo elettronico e lo converte in Braille  goffrandolo sulla carta.
Shubham Banerjee ha creato questo per aiutare le persone non vedenti a leggere, dopo aver appreso su Google notizie del sistema di scrittura tattile usato dalle persone con disabilità visive. Banerjee aveva scoperto che le stampanti braille costano almeno £ 1.300 e pesano quasi 10 chili. Da qui la decisione di fare qualcosa di più leggero e di più economico, in modo che le persone nei paesi in via di sviluppo possano essere in grado di utilizzarlo. L’adolescente ha utilizzato un kit di robotica Lego Mindstorms per costruire la stampante, al fine di fare qualcosa di più leggero, che costa all’utente finale poco più di 200 £.

SI prevede di avere una prima versione pronta del prodotto per l’estate 2015

Clicca qui: http://www.mirror.co.uk

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Lo studio Areds e Areds2

areds ardesse
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AREDS e AREDS2 – Integratori alimentari per occhi e malattie degli occhi legate all’età.

Due degli studi più influenti che riguardano i benefici degli integratori per gli occhi sono gli studi AREDS e AREDS2 sponsorizzati dal National Eye Institute. (AREDS è un acronimo in inglese per “Studio per le malattie degli occhi legate all’età.”)
L’Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) ha testato integratori orali di vitamine e olio di pesce, per prevenire la perdita della vista dalla degenerazione maculare legata all’età (AMD).
Lo studio AREDS2 è stato sponsorizzato dal National Eye Institute, National Institutes of Health.

Ciascuno di questi studi clinici sono stati effettuati e coordinati in diversi centri americani, arruolando diverse migliaia di partecipanti volontari, che sono stati seguiti e monitorati per un periodo di tempo di osservazione di almeno cinque anni.

AREDS

Lo studio originale AREDS, ha studiato gli effetti legati all’uso giornaliero di un integratore multi-vitaminico, monitorando lo sviluppo e la progressione della Degenerazione Maculare (AMD Eyes Macular Degeneration) e della cataratta su un campione di circa 3.600 volontari, in età compresa tra i 55 e gli 80 anni.

La maggior parte dei partecipanti, al momento dell’iscrizione per la sperimentazione, accusava sia una fase iniziale di degenerazione maculare sia di una fase intermedia di AMD. Il periodo di monitoraggio si riferiva su un uso continuativo per un periodo di 5 o 6 anni.
La formula originale dell’integratore multi-vitaminico conteneva: beta-carotene (15 mg), vitamina C (250 mg), vitamina E (400 IU), zinco (80 mg) e rame (2 mg).
I primi risultati ufficiali della sperimentazione dell’AREDS sono stati pubblicati nel 2001 ed hanno dimostrato che il multi-vitaminico anti-ossidante, utilizzato durante il periodo di sperimentazione, ha ridotto il rischio di circa il 25 per cento di progressione della AMD già negli stadi avanzati presente tra le persone con alto rischio di perdita della vista e affette da degenerazione maculare.
Inoltre, nello stesso gruppo ad alto rischio di perdita della vista, che includeva anche partecipanti con AMD in fase intermedia, e con AMD in fase avanzata in un solo occhio, l’uso del multi-vitaminico quotidiano aveva ridotto il rischio di perdita della vista causata da AMD già presente in fase avanzata di circa il 19 per cento.
Per i partecipanti allo studio che non avevano alcuna patologia AMD oppure solo all’inizio dell’ AMD, il multi-vitaminico non ha fornito benefici apparenti sulla visione.

AREDS2

Lo studio AREDS2 è stato progettato per studiare gli effetti delle modifiche apportate alla formulazione originale del multi-vitaminico AREDS, in particolare sullo sviluppo e la progressione della AMD e cataratta.
In particolare, lo hanno riformulato, togliendo il beta-carotene ed introducendo 2 nuove sostanze: la luteina e la zeaxantina – che sono pigmenti vegetali (carotenoidi). Questo in considerazione anche di altre ricerche che suggerivano di introdurre gli acidi grassi omega-3.
Dallo studio è emerso che, mentre gli acidi grassi omega-3 non hanno avuto conseguenze sulla formulazione, luteina e zeaxantina insieme sembravano essere una sicura ed efficace alternativa al beta-carotene.
Inoltre, i ricercatori AREDS2 volevano valutare una modifica della formulazione originaria del multi-vitaminico AREDS perché avevano rilevato delle relazioni riguardo la somministrazione dei supplementi di beta-carotene ed un aumento del rischio di cancro al polmone nei fumatori ed ex-fumatori, ed anche a causa di effetti collaterali minori, quali il mal di stomaco causato dall’elevata quantità di zinco nella formula originale AREDS, tra le persone più sensibili.
I risultati dello studio AREDS2 sono stati pubblicati nel maggio 2013. I volontari partecipanti allo studio che hanno assunto la nuova formulazione AREDS con incluse la luteina e la zeaxantina, senza il beta-carotene, avevano il 18 per cento di rischio in meno di sviluppare uno stadio avanzato di AMD nel corso dei cinque anni di assunzione. Questo dato è stato rilevato e confrontato anche rispetto ai partecipanti che hanno preso la formulazione originale AREDS che includeva il beta-carotene.
Inoltre, i partecipanti alla sperimentazione AREDS2, dall’inizio dello studio, con assunzione di luteina e zeaxantina, hanno avuto il 25 per cento in meno di probabilità di sviluppare una fase avanzata di AMD. L’assunzione quotidiana del multi-vitaminico, che comprendeva 10 mg di luteina e 2 mg di zeaxantina, ha prodotto dati che sono stati comparati con gli altri dei partecipanti che hanno assunto nello stesso periodo di studi,  integratori simili non contenenti luteina e zeaxantina.
Nessuna delle formulazioni utilizzate AREDS e AREDS2 modificata – incluse quelle contenenti omega-3 acidi grassi 1,000 mg (350 mg di DHA e 650 mg EPA) – hanno fornito dati apprezzabili nella prevenzione o riduzione del rischio di cataratta.

Una dieta ricca di frutta e verdura può aiutare a farci godere di una buona vita e di buona visione.

Importante : Prima di scegliere di assumere gli integratori alimentari assicurarsi del parere del proprio medico o oculista. 
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“Trucchi” per truccarsi quando si è ciechi

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courtesy Lucy Edwards

courtesy Lucy Edwards

UNA DICIANNOVENNE CIECA IMPARA A FARSI DA SOLA IL TRUCCO: E SI SENTE BELLA

Lucy è entusiasta di essere risorsa e ispirazione per le persone che affrontano i suoi stessi problemi.

“Siccome non riesco a vedere me stessa riflessa nello specchiosento la necessità di fare di più per il mio viso “, ha detto Lucy Edwards.
“Il fatto di farmi più carinami fa sentire meglio dentroSo che i media spingono ad utilizzare e investire per  il make-up e per la cura del corpo, ma anche se non credo di averne particolarmente bisognoè solo una cosa che mi fa stare bene con me stessaMi fa sentire come se avessi il controllo.”
«E’ questa una caratteristica dell’essere ciecoSi è molto dipendenti dalle altre persone. Il make-up per me personalmentesignifica non dover chiedere più a nessuno come appare il mio viso. Perché so come ho messo la mia base del trucco. Provando e riprovando ho messo a punto un mio metodo in modo da essere sicura su tutto il restoSo che la mia faccia è ok, senza guardarmi allo specchioQuindi non c’è bisogno di chiedere a qualcuno, “Sono carina oggi?”. Perché so esattamente quello che faccio .
Il processo non è stato semplice, ha detto Lucy. Le ci è voluto circa un anno per trovare il modo giusto per  fare il suo make-up da sola.
“Ci sono stati dei momenti di grande frustrazione, dove ho detto, “Non voglio farlo più” “Come quando tracciavo il mio eye-liner, e mia sorella mi diceva che era troppo pesante, mi arrabbiavo. Ho dovuto calmarmi e dare fiducia alle persone intorno. Questo è un fattore da considerare  quando si diventa ciechi:  si deve riporre la propria fiducia nelle persone molto di più  del nostro modo di guardare.”
 Nel link sotto potrete trovare l’articolo con i suoi suggerimenti in video:
http://www.buzzfeed.com/ailbhemalone/this-is-how-a-blind-beauty-youtuber-does-her-make-up#.rlQDP35kY
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